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Nuovi adempimenti in tema di comunicazione all'Anagrafe Tributaria da parte delle Holding Industriali

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Nuovi adempimenti in tema di comunicazione all'Anagrafe Tributaria da parte delle Holding Industriali

29 Aprile, 2019 Fiscalità Finanziaria

1. Nuova definizione di intermediari non finanziari
L'articolo 12 del Dlgs 142/2018 , di recepimento della Direttiva 2016/1164, cosiddetta Direttiva Atad 1, introduce il nuovo articolo 162 bis all'interno del Dpr 917/1986 (c.d. "Testo unico delle Imposte sui Redditi"), il quale contiene una nuova definizione, ai fini fiscali, delle seguenti categorie di soggetti: • intermediari finanziari;
• società di partecipazione finanziaria;
• società di partecipazione non finanziaria e assimilati.
In particolare, il nuovo articolo 162-bis sopra citato, prevede che si considerano società di partecipazione non finanziaria, ovvero holding industriali, i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari.
A tal fine, la prevalenza sussiste quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e degli altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale.
Tale previsione ha fatto sorgere negli operatori dubbi sugli elementi dell'attivo da considerare per stabilire la prevalenza dell'attività di assunzione di partecipazioni in società industriali; in particolare, ci si chiedeva se per il calcolo della prevalenza dovessero essere ricompresi: gli impegni ad erogare fondi e le garanzie prestate dalla holding alle partecipate; le attività derivanti da rapporti commerciali con le partecipate e altre componenti non finanziarie.
Ai fini della verifica della prevalenza, per le società con partecipazioni finanziarie (holding finanziarie) il comma 2 dell'articolo 162-bis stabilisce che si deve fare riferimento al valore delle partecipazioni e agli altri elementi patrimoniali intercorrenti con le partecipate, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate. Poiché gli impegni e le garanzie compaiono solo nella nota integrativa (articolo 2427, comma 1 n. 9 Codice civile) il loro valore dovrà essere aggiunto al valore complessivo dell'attivo.
Viceversa, per le holding industriali, il successivo comma 3, non contiene analoga specificazione riferita agli impegni ad erogare fondi ed alle garanzie rilasciate. Al riguardo il MEF nella risposta n. 5-01951, afferma che per ragioni logico-sistematiche potrebbe essere opportuno estendere anche alle holding industriali la regola dettata per le holding finanziarie, e dichiara la disponibilità a chiarire tale aspetto attraverso una modifica normativa da inserirsi nel decreto legislativo correttivo del decreto Atad.
Si segnala altresì che tra gli elementi dell'attivo rilevanti ai fini della prevalenza non vanno comprese le attività derivanti da rapporti commerciali con le società partecipate, quali, ad esempio, crediti derivanti da canoni di locazione immobiliare, royalties per utilizzo brevetti e marchi, crediti per imposte verso le partecipate derivanti dall'adesione al consolidato fiscale.


2. Estensione degli adempimenti all'Anagrafe Tributaria alle Holding industriali
Le holding industriali così come individuate nel paragrafo che precede, sono tenute ad adempiere agli obblighi di comunicazione all'Anagrafe Tributaria di cui all'articolo 10, decimo comma, del Dlgs 141/2010.
Si tratta di un aggravio burocratico di non poco conto, a cominciare dal software necessario per le comunicazioni. Peraltro, molte delle informazioni da comunicare all'Anagrafe Tributaria sono già disponibili per l'agenzia delle Entrate consultando i dati disponibili presso il Registro delle imprese.
A tale riguardo, si ricorda che, secondo quanto chiarito dall'agenzia delle Entrate con la circolare 18/E/2007 , le «holding industriali» sono tenute a comunicare i seguenti rapporti:
•le partecipazioni;
•i finanziamenti ricevuti dai soci della holding e quelli effettuati dalla holding alle società partecipate;
•i prestiti obbligazionari, sia quelli emessi dalla holding e sottoscritti da terzi, sia quelli emessi dalle partecipate o da terzi, o sottoscritti dalle holding medesime; tra i prestiti obbligazionari rientrano gli strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi emessi ai sensi dell'articolo 2346, sesto comma, codice civile ;
•il rapporto finanziario corrispondente al contratto di tesoreria accentrata per le holding appartenenti a un gruppo, cosiddetto «cash pooling»;
•il rilascio di garanzie a terzi a favore di società partecipate e il rilascio di garanzie da parte di terzi nell'interesse della holding a favore dell'intermediario presso cui viene acceso il rapporto di finanziamento, fatta eccezione per le garanzie già comprese nel contratto stesso di finanziamento.
È stato inoltre chiarito che:
•le partecipazioni sono oggetto di comunicazione se iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie;
•i dati contabili del «cash pooling» seguono le stesse regole di valorizzazione previste per i conti correnti; il soggetto obbligato alla comunicazione è la sola capogruppo o, comunque, il soggetto mandatario per la gestione della tesoreria del gruppo.
Per quanto riguarda la decorrenza dell'obbligo di comunicazione, con la circolare n. 1/2019, Assoholding ha recentemente chiarito che la prima comunicazione dei dati all'Anagrafe tributaria dovrà essere effettuata dalle nuove «holding industriali», con esercizio coincidente con l'anno solare, entro la fine del mese successivo al termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018. Ne consegue che il termine per la prima trasmissione dei dati è fissata per il 31 maggio 2019 per i bilanci da approvare al 30 aprile 2019.