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Aggiornamento delle informazioni anagrafiche e conferma annuale dei requisiti

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Aggiornamento delle informazioni anagrafiche e conferma annuale dei requisiti

29 Aprile, 2019 Start-up innovative Vedi Allegato

A partire dal 2019, sulla base di quanto disposto dal decreto semplificazioni (Dl 125/2018), l'aggiornamento delle informazioni anagrafiche delle startup innovative e degli incubatori certificati previste dal regime del Dl 179/2012 devono essere inserite nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese e possono essere poi aggiornate sulla medesima piattaforma.
Le informazioni devono essere aggiornate almeno una volta all'anno (e non più ogni sei mesi), in corrispondenza della conferma dei requisiti di startup innovativa.
La mancata compilazione del profilo comporta un blocco della procedura della Comunicazione Unica per il deposito presso l'ufficio del Registro delle imprese della dichiarazione del legale rappresentante che attesta il mantenimento del possesso dei requisiti, e quindi la perdita dello status speciale di startup innovativa nel caso si superi la scadenza dei 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque nei sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio.
Quest'ultimo termine si allunga a sette mesi nel caso di società che prevedano un termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio per la convocazione dell'assemblea che deve approvare il bilancio. Dopo aver effettuato l'aggiornamento sulla piattaforma online, la startup deve predisporre l'adempimento anche per il registro delle imprese utilizzando il "modello S2" in cui vanno indicate, nel riquadro "32/Startup, incubatori, Pmi innovative", con i relativi codici da 028 a 034, le sole nuove informazioni aggiornate.
In allegato la Circolare 10 aprile 2019 n. 3718/C (prot. n. 80727) del Ministero dello sviluppo economico
1 Start-up e PMI innovative - Sistema pubblicitario - Legge n. 12 del 2019 - Semplificazioni - Abrogazione degli adempimenti semestrali di attualizzazione delle notizie autocertificate per l'iscrizione nella sezione speciale - Deposito dell'attestazione di conferma dei requisiti essenziali - Adempimenti pubblicitari - Linee guida
Quadro normativo
La recente legge 11 febbraio 2019, n. 12, di conversione del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, ha introdotto rilevanti modifiche al sistema pubblicitario delle start-up e PMI innovative. La normativa ha introdotto semplificazioni a carico delle imprese suddette ed al contempo una nuova e maggiormente market oriented disciplina pubblicitaria per le stesse.
Sotto il primo profilo, risultano abrogati i due adempimenti semestrali di attualizzazione delle notizie autocertificate per l'iscrizione nella sezione speciale, già previste dal comma 14 dell'articolo 25 del DL 179/2012.
Al contempo la norma risolve testualmente la questione affrontata nella Circolare 3696/C del 14 febbraio 2017, relativa al deposito della attestazione di conferma dei requisiti essenziali, previsti dai commi 2 (per le startup) e 5 (per gli incubatori) dell'articolo 25 del DL 179/2012, nonché dall'articolo 4, comma 6, del DL 3/2015 (per le PMI innovative), ribadendo quanto già affermato in via ermeneutica che, nel caso di società che ai sensi dell'articolo 2364 del codice civile, prevedano un termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per la convocazione dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio, il termine previsto dal comma 15 (per le startup ed incubatori) e 6 (per le PMI) è portato a sette mesi. Ciò evidentemente per ragioni di equità sostanziale e di coerenza col dettato normativo relativo alle società che convocano (ordinariamente) l'assemblea di approvazione del bilancio nei 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
Tuttavia la misura più rilevante è quella relativa all'inserimento delle informazioni previste dai commi 12 e 13 (che come si ripete consentono l'iscrizione della società in sezione speciale), e il loro aggiornamento, nella piattaforma startup.registroimprese.it. Si tratta, come osservato, di un serio reindirizzamento degli adempimenti pubblicitari, in un'ottica meno amministrativa e più orientata ad una effettiva pubblicità dell'impresa secondo un modello di "vetrina" e visibilità competitiva.
La norma sviluppa un criterio, in ottica semplificatoria, già presente nella disciplina originaria della norma. Ci si riferisce al comma 11 dell'articolo 25, che già prevedeva che «Le informazioni di cui al comma 12, per la start-up innovativa, e 13, per l'incubatore certificato, sono rese disponibili, assicurando la massima trasparenza e accessibilità, per via telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile da motori di ricerca, con possibilità di elaborazione e ripubblicazione gratuita da parte di soggetti terzi. Le imprese start-up innovative e gli incubatori certificati assicurano l'accesso informatico alle suddette informazioni dalla home page del proprio sito Internet».
Principio similare è ripreso dal comma 5, dell'articolo 4, in materia di PMI innovative.
Appare evidente che oggi tale forma di pubblicità, open data avviene per il tramite della "vetrina", riducendo gli incombenti a carico delle startup, degli incubatori e delle PMI.
La pubblicità operata a norma del comma 17 bis e 6 bis (rispettivamente per startup/incubatori e PMI) appare a ampio raggio, in quanto compendia in sé le informazioni necessarie per l'iscrizione nelle "sezioni speciali", e la loro attualizzazione (ove vi siano mutazioni) a cadenza annuale, coincidente con l'attestazione di conferma dei requisiti.
È importante trasmettere agli startupper, agli incubatori ed alle PMI, iscritte presso codesti registri, che il nuovo adempimento, appare non solo una semplificazione amministrativa, si riduce sicuramente un adempimento semestrale e, ove non vi siano mutazioni, si chiede solo di confermare lo stato risultante dall'iscrizione delle notizie precedentemente comunicate, ma soprattutto consentono una pubblicità effettiva erga omnes che travalica l'efficacia della pubblicità legale tipica dell'iscrizione o degli annotamenti nei pubblici registri, consentendo a investitori, clienti, buyer, di conoscere la società nel vivo delle proprie capacità imprenditoriali ed innovative.
Questo Ministero provvederà a brevissimo a ricordare alle imprese iscritte l'importanza, la novità e l'utilità della vetrina e quindi la necessità che le notizie ivi indicate siano quanto mai aggiornate. È importante richiamare il dettato letterale della norma che afferma che le informazioni sono aggiornate "almeno una volta l'anno", consentendo pertanto all'impresa di tenere sempre attualizzate le informazioni di cui si tratta. Questa Direzione, con la Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le PMI ed il sistema camerale, ad esito di un tavolo di lavoro ha individuato le linee guida che descrivono i flussi necessari all'implementazione, al popolamento, ed all'aggiornamento della "vetrina", secondo le regole dettate dai commi 17 bis e 6 bis, richiamati.
- Linee guida
Stante quanto sopra ricostruito gli adempimenti informativi previsti per le startup innovative, passano da tre a uno. A partire dal 2019, infatti, alle startup innovative è richiesto di aggiornare o confermare almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento di cui al comma 15, anche ai fini di cui al comma 10, le informazioni di cui al comma 12 inserite nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 8. La mancata compilazione del profilo comporta un blocco della procedura della Comunicazione Unica per il deposito presso l'Ufficio del Registro delle Imprese della dichiarazione del legale rappresentante che attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dal comma 2 , e quindi la perdita dello status speciale di startup innovativa nel caso si superi la scadenza dei 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque dei sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, salva l'ipotesi del maggior termine previsto dal comma 15, nel qual caso l'adempimento è effettuato entro sette mesi.
Alla presente circolare è allegato il modello di dichiarazione del possesso dei requisiti di impresa startup innovativa, aggiornato con le dichiarazioni sull'ultima pagina dello stesso.
Si deve rilevare che il deposito del bilancio o per lo meno l'approvazione del medesimo rappresenti condicio sine qua non per la redazione della dichiarazione di conferma del possesso dei requisiti di cui al comma 15 dell'art. 25. Peraltro il preventivo deposito del bilancio consente al registro delle imprese di verificare la bontà dei requisiti confermati con la ridetta dichiarazione di cui al comma 15. Analogamente la compilazione, nell'ambito della Comunicazione Unica per il deposito della dichiarazione relativa ai requisiti di startup innovativa, delle informazioni relative ai dati previsti dal comma 12 dell'art. 25, è condicio sine qua non per consentire all'Ufficio del Registro delle Imprese la dovuta istruttoria prevista dalla citata Circolare 3696/C.
- Modalità di predisposizione dell'adempimento di Comunicazione Unica per gli aggiornamenti e conferme annuali al fine del mantenimento dell'iscrizione ( art. 25 c. 15 e 17-bis)
Dopo aver effettuato l'aggiornamento o conferma delle informazioni inserite nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it, la startup predispone l'adempimento per il Registro delle Imprese. L'aggiornamento o conferma delle informazioni va effettuato con il modello S2, in cui si deve indicare, nel riquadro."32/START-UP, INCUBATORI, PMI INNOVATIVE", con i relativi codici da 028 a 034, le sole nuove informazioni aggiornate sulla piattaforma informatica. La modalità è la medesima utilizzata relativamente all'iscrizione della startup innovativa.
È richiesta pertanto la compilazione, con le informazioni integrali, dei soli codici corrispondenti ad informazioni da aggiornare rispetto a quelle già presenti nel Registro delle Imprese. Nel medesimo riquadro 32 andrà sempre compilato il codice 036 (DICHIARAZIONE AGGIORNAMENTO INFORMAZIONI) con la frase standard: "Aggiornamento in data…gg/mm/aaaa... delle informazioni di startup innovativa" al cui interno la data va valorizzata con la data di deposito dell'adempimento al Registro delle Imprese. In alternativa, se si dovessero confermare tutte le informazioni già comunicate ed iscritte, alla frase sopra riportata – "Aggiornamento in data…gg/mm/aaaa... delle informazioni di startup innovativa" - vanno aggiunte le parole: "Si confermano le notizie già comunicate ed iscritte". In tal caso ovviamente non vanno compilati i codici da 028 a 034. La conferma del possesso dei requisiti va comunicata con il medesimo modello S2 riquadro 32, cui va allegata la dichiarazione prevista dalla legge ( modello in allegato), in formato pdf/A-1B/2B, con sottoscrizione digitale e codificata con il codice documento D30. Nel riquadro "32/START-UP, INCUBATORI, PMI INNOVATIVE" andrà sempre compilato il codice 035 (DEPOSITO DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI) con la frase standard: "Conferma in data…gg/mm/aaaa... del possesso dei requisiti di startup innovativa" al cui interno la data va valorizzata con la data di deposito dell'adempimento al Registro delle Imprese. Nel caso fossero variati i requisiti qualificanti la startup innovativa previsti dal comma 2 dell'art. 25, andranno compilati anche i corrispondenti codici tra 066-067-068, in accordo con quanto sottoscritto nel modello di dichiarazione di possesso dei requisiti. La mancata presentazione dell'autocertificazione nei modi e nei termini indicati comporta la cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale.