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Il bonus casa resta in vita senza comunicazione all'Enea

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Il bonus casa resta in vita senza comunicazione all'Enea

29 Aprile, 2019 Persone Fisiche Vedi Allegato

Niente perdita del diritto alla detrazione, in caso di mancato invio della nuova comunicazione Enea che punta a misurare il risparmio energetico degli interventi che accedono allo sconto fiscale del 50 per cento. L'ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella risoluzione ministeriale n. 46/E/2019.
Si ricorda che la nuova comunicazione, introdotta dalla legge di Bilancio 2018 e destinata ai lavori edili generici, è disciplinata dall'articolo 16, comma 2 bis del Dl 63/2013.
Al riguardo l'Agenzia delle Entarte ha spiegato che «il ministero dello Sviluppo economico ha espresso l'avviso che la trasmissione all'Enea», seppure obbligatoria per il contribuente, «non determini, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla detrazione, atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento». In sostanza, come spiega la risoluzione, «in assenza di una specifica previsione normativa», il mancato invio «non comporta la perdita del diritto alle detrazioni».


Sarebbe, cioè, stato necessario un esplicito riferimento, all'interno del decreto 63/2013, a una sanzione.
E c'è un secondo motivo a rafforzare questa conclusione. Neppure il decreto interministeriale 41/1998, che regola in generale la materia dei controlli sulle detrazioni per le ristrutturazioni, contiene elementi dai quali ricavare la sanzione della revoca: l'articolo 4, infatti, - aggiunge la risoluzione delle Entrate - «reca l'elencazione tassativa dei casi di diniego della detrazione, tra i quali non è compresa la mancata o tardiva trasmissione» della comunicazione all'Enea in materia di lavori edili generici.
La ricostruzione di leggi e regolamenti, insomma, punta con decisione in una sola direzione: l'obbligo di invio esiste, ma il suo mancato rispetto non comporta la perdita degli sconti fiscali.
Si allega la Risoluzione Ministeriale 46/E in commento.